Statuto

STATUTO del CIRCOLO “CULTURA ANIMI”

DEFINIZIONI E FINALITA’

Art. 1

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, una “circolo libero” denominato CIRCOLO “CULTURA ANIMI” di seguito nominato semplicemente Circolo.

La durata del Circolo è illimitata.

Il Circolo ha sede legale in Via Paglia 7, 42122 - Reggio Emilia, all’indirizzo che risulta nell’iscrizione dello stesso presso l’anagrafe tributaria.

Art. 2

Il Circolo non ha finalità di lucro ed è gestito dai soci che prestano la loro opera come servizio volontario.

Il Circolo è indipendente da ogni movimento politico nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione e dall’etica cristiana.

Art. 3

Il Circolo si costituisce con lo scopo di:

  • promuovere attività culturali e formative che mirino, attraverso un’adeguata documentazione, all’approfondimento e alla divulgazione di tematiche inerenti al campo artistico, educativo, filosofico, politico, scientifico, sociale, sportivo, storico e teologico secondo una prospettiva cristiana della vita alla luce del pensiero della Chiesa;

  • collaborare con le realtà esistenti nel territorio che, condividendo tale prospettiva, svolgono attività con fini comuni.

L’attività del Circolo si esplica principalmente attraverso conferenze, seminari, raccolta e divulgazione di documenti, mostre e presentazione di libri, viaggi culturali e qualsiasi altra attività finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Con rispetto delle norme del presente Statuto, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, il Circolo potrà esercitare attività di natura commerciale per autofinanziamento.

Art. 4

Possono aderire al Circolo tutti i cittadini maggiorenni. Gli aspiranti soci devono presentare apposita domanda, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, e dichiarando il proprio impegno al rispetto dello Statuto sociale.

Il socio diviene effettivo in base alla decisione inappellabile del Consiglio Direttivo: il suo nominativo verrà annotato nel libro dei soci previo pagamento della quota sociale.

La quota sociale s’intende intrasmissibile.

Il socio in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto di voto.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dal Circolo.

I beni, mezzi e attività del Circolo sono a disposizione dei soci in conformità con le disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale entro il 30 aprile di ogni anno, chi non ottempera a questo obbligo perde automaticamente la qualifica di socio.

Inoltre, i soci possono essere allontanati quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi statutari, o qualora i loro atteggiamenti arrechino danni morali o materiali al Circolo.

L’allontanamento viene deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Ogni socio per cui viene richiesto l'allontanamento dal Circolo è concesso il diritto di difendersi e presentare le proprie ragioni.

Il Circolo ha il diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione del Circolo stesso.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 6

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  • dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà del Circolo;

  • da contributi, erogazioni e lasciti diversi.

Art. 7

Il Circolo provvede al suo funzionamento:

  • con le quote associative e i contributi volontari versati dai soci;

  • con proventi e contributi volontari di persone ed istituzioni pubbliche e private.

Le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 8

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno deve essere presentato il bilancio annuale all’Assemblea dei soci per la sua approvazione.

Il residuo attivo di bilancio viene tenuto a disposizione per la continuazione e la promozione delle attività del Circolo.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di bilancio, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita del Circolo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9

L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea è convocata con notificazione scritta (e-mail) ad ogni socio, indicando la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza.

Art. 10

L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata, almeno una volta all’anno, dal Consiglio Direttivo in carica.

L’Assemblea straordinaria è convocata: tutte le volte che la maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario; ogni qualvolta lo richieda la totalità del Collegio Sindacale; quando, su domanda firmata, ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci.

Art. 11

Le assemblee sono convocate per:

  • approvare le linee generali del programma delle attività annuali;

  • eleggere il Consiglio Direttivo;

  • eleggere il Collegio Sindacale;

  • deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, sullo scioglimento o liquidazione del Circolo e su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;

  • approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale.

Art. 12

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’assemblea, come sopra costituita, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

La seconda convocazione può aver luogo mezz’ora dopo la prima.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 13

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, sullo scioglimento o liquidazione del Circolo, è indispensabile la presenza di almeno i 4/5 dei soci.

Tali deliberazioni per essere valide devono essere prese con la maggioranza di almeno i 3/4 dei soci presenti all’Assemblea.

Art. 14

Nelle Assemblee le votazioni si fanno per alzata di mano o per appello nominale o a scrutinio segreto quando ne facciano domanda almeno 1/10 dei presenti.

Le votazioni, riguardanti deliberazioni su questioni riguardanti le persone, saranno sempre a scrutinio segreto.

Art. 15

Le Assemblee dei soci sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua impossibilità a partecipare, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, l’Assemblea sarà presieduta dal membro anziano del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni adottate dovranno essere verbalizzate sul libro dei verbali. Le elezioni dovranno essere verbalizzate indicando il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, e i voti ottenuti dai soci.

Le delibere approvate in Assemblea devono essere rese note ai soci del Circolo tramite l’affissione in bacheca dei verbali delle assemblee e la trasmissione dei verbali via e-mail.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

Il Circolo è diretto da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 consiglieri, comunque in numero dispari, eletti dall’Assemblea dei soci a scrutinio segreto; ogni socio è eleggibile nel Consiglio Direttivo; il Consiglio resta in carica per la durata di un triennio; tutti i consiglieri sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

Qualora un consigliere sia dimissionario, viene automaticamente sostituito dal primo dei non eletti.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto in sede di Atto Costitutivo e durerà in carica fino alla prima Assemblea degli associati da convocarsi a cura del Presidente pro-tempore entro il 31/12/2024.

Art. 17

Il Consiglio elegge nel suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere

Inoltre, nomina tra i soci i delegati alle varie attività sociali.

I delegati possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con potere consultivo.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo, da convocarsi almeno una volta all’anno: redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee generali approvate dall’Assemblea dei soci; cura l’esecuzione delle deliberazioni prese dall’Assemblea dei soci; redige i bilanci; stabilisce le quote associative annuali; stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; delibera circa l’ammissione e l’allontanamento dei soci del Circolo con la sola presenza dei Consiglieri eletti. Il Consiglio, in ogni caso, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione consentiti dalla legge.

Art. 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo e la firma sociale, convoca e presiede le riunioni.

Il Vicepresidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni e custodisce l’archivio del Circolo. Il Tesoriere provvede alla gestione economica del Circolo nel rispetto delle direttive del Consiglio.

I delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le delibere del Consiglio.

Art. 20

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la metà dei consiglieri ne chieda la convocazione.

Il Consiglio è convocato con notificazione scritta (e-mail) ad ogni consigliere, indicando la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno, almeno 8 giorni prima della data fissata per l’adunanza; in caso di urgenza la convocazione deve avvenire almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza la convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli iscritti con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 21

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea (il primo e il secondo dei non eletti).

I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili per, al massimo, due mandati consecutivi.

Il primo Collegio Sindacale, composta da un Presidente e due membri effettivi, viene eletto in sede di Atto Costitutivo e durerà in carica fino alla prima Assemblea degli associati.

Qualora un membro sia dimissionario, viene automaticamente sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 22

Il Collegio Sindacale: controlla l’andamento della gestione economica finanziaria e ne accerta il buon funzionamento amministrativo e contabile; esprime il proprio parere relativo al rendiconto consuntivo; si riunisce periodicamente per lo svolgimento dei propri compiti coordinato da un Presidente eletto nel suo interno.

Le riunioni del Collegio Sindacale sono presiedute dal suo Presidente e sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei Sindaci.

Il Collegio si riunisce ogni qualvolta il Presidente o un Sindaco ne chieda la convocazione.

Il Collegio è convocato con notificazione scritta (e-mail) ad ogni Sindaco, indicando la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno, almeno 8 giorni prima della data fissata per l’adunanza; in caso di urgenza la convocazione deve avvenire almeno un giorno prima.

Le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni sono valide, anche senza la convocazione formale, quando intervengono tutti i sindaci in carica.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO

Art. 23

Nel caso di scioglimento del Circolo per qualsiasi causa, l’Assemblea dei soci determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo; inoltre, nomina e determina il numero dei liquidatori fissandone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci di loro eventuali crediti, deve comunque essere devoluto ad altra associazione o circolo con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 24

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, le decisioni sono demandate all’assemblea dei soci ai sensi del Codice civile e delle leggi vigenti.